Pare che nei contratti di affido LaV ci sia questa dicitura:
“In nessun caso è consentito lo svolgimento di attività venatoria con l’animale oggetto del presente accordo stante la necessità di evitare situazioni di pericolo per la salute o la vita del cane stesso in considerazione della vigenza del provvedimento giudiziario succitato “
Pare che invece nei contratti Legambiente questa clausola sia scomparsa !!!!
CONTRATTO AFFIDO LEGAMBIENTE :
fonte
ACCORDO DI AFFIDO PROVVISORIO
- LAV ONLUS con sede in Roma, Viale Regina Margherita n 177, codice fiscale 80426840585 nella persona del leg. Rapp.te pro- tempore Gianluca Felicetti, e - LEGAMBIENTE ONLUS con sede in Roma, Via Salaria n. 403 , codice fiscale80458470582 nella persona del leg. Rapp.te pro- tempore Vittorio Cogliati Dezza, da una parte E
- Sig . ………………………………………………….......................- nato a ……………………………………………….. il ………........- codice fiscale ………………………………………….....................- telefono …………………………………………………………………- residente in ……………………………………………………………………………………… - domiciliato ai fini del presente atto in ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………d’ora innanzi denominato “affidatario”, dall’altra;
premesso che:
A. LAV e LEGAMBIENTE associazioni senza scopo di lucro, hanno ricevuto, con decreto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia del 20\07\12, nel proc. Pen. n. 14838\12\21 RGNR, la nomina a custode di tutti i cani rinvenuti nel sito denominato “green hill”, corrente in Montichiari (Bs), che saranno indicati nell’apposito verbale di consegna a cura del Corpo Forestale dello Stato;
B. è facoltà di LAV e LEGAMBIENTE conferire in affido provvisorio a terze persone, anche singolarmente, gli animali di cui è divenuta custode in forza di detto decreto;
C. Non costituisce intenzione delle parti attribuire al presente accordo effetto traslativo alcuno e/o, comunque, mutare in alcun modo la situazione giuridica dell’ animale in discorso, e, conseguentemente, e per quanto occorrer possa, LAV e LEGAMBIENTErimangono anche a seguito del presente accordo custodi giudiziari dell’animale di seguito specificato:
Razza: Beagle;
Età …………………………………………….Sesso …………………………………………Microchip: …………………………………….
C. il presente contratto è regolato, per quanto non previsto nel presente accordo e per quanto compatibile con la natura dell’animale di essere senziente, dalla disciplina contenute nel Libro III, capo XIV, art. 1803 e seguenti del Codice Civile e nel rispetto dell’art 13 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, così come modificato dal Trattato di Lisbona);
D. è intenzione dell’affidatario, che conosce l’associazione e ne condivide gli scopi ed i principi, prendere in affidamento dalla LAV e Legambiente il suddetto animale nel rispetto delle seguenti
C O N D I Z I O N I
Art . 1 – PREMESSALa premessa forma parte integrante del presente contratto, concluso liberamente tra le parti nel comune intento di assicurare benessere agli animali.
Art . 2 – CONSENSOLAV e Legambiente concedono in custodia temporanea all’affidatario, che accetta, il cane descritto dettagliatamente in premessa, a titolo gratuito, affinché se ne prenda cura, lo assista ed accudisca, ne garantisca il mantenimento e nutrimento appropriato, impegnandosi ad assicurargli il massimo rispetto delle caratteristiche etologiche della specie e le migliori condizioni di benessere e di trattamento, come meglio specificato nel “vademecum” allegato al presente contratto e che ne fa parte integrante, con l’obbligo di riconsegnarlo immediatamente a semplice richiesta di LAV e/o Legambiente. Saranno a carico dell’affidatario le eventuali spese medico veterinarie successive alla consegna, così come il suo ordinario mantenimento, senza facoltà di ripetizione delle stesse nei confronti del custode.
Art . 3 -CONSEGNA.Le parti dichiarano che l’animale è consegnato all’affidatario il giorno ……………………………….. nelle condizioni di salute redatte nell’allegato verbale di consegna (doc. n 3), che fa parte integrante del presente contratto.
Art . 4 -DURATA.Salvo quanto previsto all'art. 10 del presente accordo, l’affidamento temporaneo è stipulato per il periodo di durata del sequestro probatorio.In caso di mutamento della misura sarà necessario stipulare un nuovo accordo rinnovativo del presente.
Art . 5 - MODALITA’ DI DETENZIONE.L’affidatario è consapevole della provenienza dell’animale da un sequestro per il reato di maltrattamento e delle condizioni in cui versava l’animale al momento della consegna e si impegna a custodire, mantenere e curare l’animale con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo gli impegni assunti con il presente contratto e si obbliga a garantire al cane ottimali condizioni di vita e di salute, secondo le caratteristiche etologiche proprie della specie, impegnandosi a detenerlo nel miglior modo possibile, garantendogli ogni cura ed assistenza necessaria. L’affidatario si impegna inoltre a seguire il protocollo sanitario indicato dalla custode giudiziaria, come da allegati al presente contratto.In ogni caso l’affidatario si obbliga a detenere l’animale oggetto del sequestro giudiziario esclusivamente presso il domicilio abituale dell’affidatario indicato in premessa, luogo che questi dichiara idoneo alla custodia dell’animale affidato, impegnandosi a dichiarare immediatamente a LAV e/o Legambiente con lettera raccomandata a.r. ogni variazione del luogo di detenzione, consapevole che la mancata comunicazione potrebbe integrare la violazione dell’art. 646 Cp.Il cane dovrà essere gestito, nei limiti e secondo le regole previste dal presente accordo, esclusivamente dall’affidatario, che non avrà peraltro alcun autonomo diritto nei confronti dell’associazione. L’affidatario non potrà detenere il cane presso altre strutture, come canili, o rifugi, né concederlo in godimento, o comunque farlo utilizzare a terzi.
ART. 6 - SPESE Sono integralmente a carico dell’affidatario che si assume l’impegno di occuparsene, sia le spese ordinarie, che straordinarie, senza facoltà di ripetizione nei confronti del custode.
ART. 7 - MORTE O FERIMENTO DELL’ANIMALEL’affidatario si obbliga ad avvertire la LAV e/o Legambiente con immediata comunicazione in caso di fuga, smarrimento, furto, ferimento, malattia, morte dell’animale, consapevole che ciò potrebbe comunque integrare violazione dell’art. 388 bis Cp.In ognuno di questi casi l’affidatario è obbligato a inviare a Lav e /o Legambiente a mezzo di raccomandata a/r entro 24 ore dal fatto la certificazione conseguente.Nel solo caso di morte dovrà riconsegnare il corpo dell’animale immediatamente all’ufficio veterinario asl competente per territorio o a medico veterinario libero professionista di fiducia, per consentire al custode giudiziario gli opportuni accertamenti previa immediata comunicazione telefonica ai seguenti recapiti LAV tel. 06 4461325 Legambiente tel. 06862681.
Art .8 -POTERI DI VIGILANZA.L’affidatario riconosce sin da ora alla LAV e/o Legambiente il diritto di vigilare costantemente sul benessere dell’animale, consentendo l’accesso nei luoghi presso i quali deve essere detenuto l’animale a persone delegate, senza necessità di preavviso.
Art . 9 - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO. La LAV e Legambiente potranno recedere anticipatamente dal presente contratto, che si considererà risolto e comunque inefficace in caso di inadempimento del presente accordo, tra l'altro nelle seguenti ipotesi:
a) eventuale dissequestro degli animali;
b) mancato rispetto degli impegni assunti nell’art 5 del contratto in questione e degli obblighi indicati negli allegati;
c) variazione del luogo di detenzione dell'animale in assenza di consenso scritto della LAV e/o Legambiente.
In tali ipotesi, LAV e Legambiente avranno comunque il diritto di richiedere la restituzione immediata dell’animale sollevata ogni eccezione contraria. L’affidatario, qualora non possa o non voglia tenere più l’animale, o non possa più garantirgli le suddette condizioni di detenzione, dovrà recedere immediatamente dal presente atto con preavviso scritto da comunicarsi alla LAV e/o Legambiente mediante comunicazione orale e raccomandata a/r.
Nei casi suddetti, animale dovrà essere restituito alla LAV e/o Legambiente nel luogo che queste ultime indicheranno.Nei casi previsti per la riconsegna immediata dell’animale affidato provvisoriamente con la presente scrittura privata, l’affidatario rinuncia sin da ora ai termini di opposizione dell’eventuale decreto giudiziario di riconsegna, autorizzando la autorità giudiziaria competente ad emettere provvedimento provvisoriamente esecutivo.
Art . 10- CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA.L’affidatario dichiara di non avere subito condanne per reati non colposi e nemmeno ai sensi dell’art 727 cp., ed a tal fine rilascia apposita autocertificazione. LAV e/o Legambiente si riservano la facoltà di trasmettere la predetta autocertificazione alla competente autorità giudiziarie per la verifica del caso. La sussistenza di procedimenti penali in corso, ovvero di condanne in giudicato per delitti non colposi e nemmeno ai sensi dell’art 727 cp. comporterà la risoluzione immediata ipso iure del presente accordo e la restituzione immediata dell’animale ora affidato.
Art . 11- IMPEGNO DELL’AFFIDANTE.Nel caso in cui il custode cesserà dalle sue funzioni a seguito di confisca degli animali ex art. 544 sexies Cp, LAV e Legambiente presenteranno istanza affinché l’animale ora affidato divenga di proprietà esclusiva dell’affidatario.
Art . 12- FORO COMPETENTE.Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Crotone
Art.13 SPESE DI REGISTRAZIONELe spese di registrazione necessarie per l’eventuale esecuzione degli obblighi imposti dal presente accordo saranno a carico della parte che con il suo comportamento ne avrà cagionato la necessità.
Si allega
1. Verbale di consegna al custode a cura del Corpo Forestale dello Stato
2. Vademecum
3. Verbale di consegna all’affidatario di cui punto 3
4. Autocertificazione
5. C. doc. Identità o equipollente
Montichiari, lì
L’Affidatario
Legambiente – il delegato
Lav
I sottoscritti dichiarano espressamente di approvare e accettare integralmente tutte le clausole del presente contratto e in particolare, anche ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 e di approvare specificatamente quelle di cui agli articoli: 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12 e gli allegati al presente contratto. Dichiarano, inoltre, di considerare le stesse clausole non vessatorie, anche ex artt. 1469-bis e ss. c.c., nonché, in ogni caso, che le stesse hanno formato oggetto di trattativa individuale.
Montichiari, lì
L’Affidatario
LEGAMBIENTE – il delegato
Trattamento dati personaliAi sensi del D.lgs. 196/2003, in relazione e per le finalità specificatamente indicate dall’informativa ……………… esprime il proprio consenso al trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali forniti in relazione al presente contratto.
L’Affidatario