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REGOLAMENTO (CE) N. 1924/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2006
relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.
(4) Il presente regolamento si dovrebbe applicare a tutte le
indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni
commerciali, compresa tra l'altro la pubblicità
generica di prodotti alimentari e le campagne promozionali
quali quelle appoggiate in toto o in parte da autorità
pubbliche. Esso non si dovrebbe applicare alle indicazioni
che figurano in comunicazioni non commerciali, quali gli
orientamenti o i consigli dietetici espressi da autorità e
organi della sanità pubblica, né a comunicazioni e informazioni
non commerciali riportate nella stampa e in
pubblicazioni scientifiche. Il presente regolamento
dovrebbe inoltre applicarsi ai marchi e alle altre denominazioni
commerciali che possono essere interpretati
come indicazioni nutrizionali o sulla salute.
(5) Le indicazioni nutrizionali non benefiche esulano dall'ambito
di applicazione del presente regolamento e gli Stati
membri che intendono istituire regimi nazionali riguardo
a tali indicazioni dovrebbero notificarli alla Commissione
e agli altri Stati membri a norma della direttiva 98/34/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione
nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della società
dell'informazione
(6) A livello internazionale, il Codex Alimentarius ha adottato
orientamenti generali sulle indicazioni nel 1991 e
orientamenti sull'utilizzo delle indicazioni nutrizionali nel
1997. Una modifica a questi ultimi è stata adottata dalla
commissione del Codex Alimentarius nel 2004. La modifica
riguarda l'inserimento delle indicazioni sulla salute
negli orientamenti del 1997. La dovuta considerazione
viene riservata alle definizioni e alle condizioni definite
dagli orientamenti del Codex.
(9) Gli alimenti promossi mediante indicazioni possono
essere percepiti dal consumatore come portatori di un
vantaggio nutrizionale, fisiologico o per la salute in generale
rispetto ad altri prodotti simili o diversi ai quali tali
sostanze nutritive e altre sostanze non sono aggiunte. Ciò
può incoraggiare i consumatori a compiere scelte che
influenzano direttamente la loro assunzione complessiva
delle singole sostanze nutritive o di altro tipo in modo
contrario ai pareri scientifici in materia. Per contrastare
questo potenziale effetto indesiderato, è opportuno
imporre talune restrizioni per quanto riguarda i prodotti
recanti indicazioni. In questo contesto, fattori come la
presenza di determinate sostanze, ad esempio il contenuto
di alcol o il profilo nutrizionale del prodotto, sono
criteri appropriati per determinare se il prodotto stesso
possa recare indicazioni. Avvalersi di tali criteri a livello
nazionale, benché giustificato per consentire ai consumatori
di compiere scelte nutrizionali informate, rischia di
creare ostacoli al commercio intracomunitario e dovrebbe
quindi essere armonizzato a livello comunitario.
(10) L'applicazione di profili nutrizionali come criterio è
intesa ad evitare situazioni in cui le indicazioni nutrizionali
o sulla salute occultano il valore nutrizionale
complessivo di un dato prodotto alimentare e possono
quindi fuorviare il consumatore che cerca di compiere
scelte sane nel quadro di una dieta equilibrata. Scopo
unico dei profili nutrizionali previsti dal presente regolamento
è regolare le circostanze in cui sono possibili le
indicazioni. Essi dovrebbero fondarsi su dati scientifici
generalmente accettati sul rapporto tra regime alimentare
e salute. Dovrebbero tuttavia anche lasciar spazio all'innovazione
dei prodotti e tener conto della variabilità delle
abitudini dietetiche e delle tradizioni alimentari e del fatto
che i singoli prodotti possono svolgere un ruolo importante
nell'ambito della dieta complessiva.
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 109
Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità' dei prodotti alimentari.
Art. 2.
P u b b l i c i t a'
1. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti
alimentari non devono indurre in errore l'acquirente sulle
caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura, sulla
identita', sulla qualita', sulla composizione, sulla quantita', sulla
durabilita', sul luogo di origine o di provenienza, sul modo di
ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso.
2. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti
alimentari, fatte salve le disposizioni applicabili alle acque
minerali naturali ed ai prodotti destinati ad una alimentazione
particolare, non devono essere tali da indurre ad attribuire al
prodotto proprieta' atte a prevenire, curare o guarire malattie umane
ne' accennare a tali proprieta' che non possiede; non devono,
inoltre, evidenziare caratteristiche particolari, quando tutti i
prodotti alimentari analoghi possiedano le stesse caratteristiche.